venerdì 5 agosto 2011

IL PIANO CASA DELLA REGIONE LAZIO E' LEGGE!

Il “Piano Casa” della Regione Lazio è legge. Dopo una maratona lunga una settimana, con tre sedute notturne, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato definitivamente il provvedimento con 41 voti a favore e 22 contrari. L'approvazione è stata resa più rapida dalla decisione della Giunta di presentare il cosiddetto "maxi subemendamento generale" che, riscrivendo tutti gli articoli della legge ha fatto decadere i circa 180 emendamenti presentati dall'opposizione.

Sono convinto che la concretezza e l'attuabilità della nuova legge sul Piano Casa riusciranno a colmare le aspettative che sia i cittadini, sia le associazioni di categoria avevano riposto nel lavoro della Giunta Polverini. L'aula della Pisana, peraltro con il parere (obbligatorio) positivo già espresso dal C.A.L. Lazio (Consiglio delle Autonomie Locali), del quale sono membro e nel quale mi sono espresso a favore, ha deliberato un provvedimento normativo che vuole incidere concretamente sulla crescita del Pil regionale. La nuova stesura definitiva consta di un impianto normativo che vuole contribuire con grande efficacia al rilancio del settore dell'edilizia residenziale e non. In questa legge ci sono tutto le risposte che i cittadini si aspettano e che la Giunta precedente non è riuscita a dare, visto l'esiguo numero di domande presentate.

CONTENUTI IN SINTESI:

a) Norme generali

Il piano casa si applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente (anche quelli per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato in sanatoria, compresi il caso della formazione del silenzio assenso) e a quelli non ultimati ma che abbiano ricevuto il titolo abilitativo edilizio.

La normativa, importante novità rispetto alla legge precedente, si applica anche nelle zone agricole e nelle zone più urbanizzate delle aree naturali protette.

Per gli ampliamenti di edifici esistenti è prevista la possibilità di "monetizzare" il mancato rispetto degli standard urbanistici nel caso siano impossibili da realizzare le cosiddette opere di urbanizzazione secondaria necessarie. Le norme relative ad ampliamenti, demolizione e ricostruzione, cambi di destinazione d'uso resteranno in vigore per tre anni dalla data di pubblicazione della legge.

b) Ampliamento di edifici esistenti

Gli ampliamenti sono permessi in aderenza o adiacenza rispetto al fabbricato esistente, ma non in sopraelevazione. Possono comportare anche un incremento delle unità immobiliari. Devono essere realizzati nel rispetto delle normative sulla bioedilizia, qualora comportino l'uso di fonti di energia rinnovabile non inferiore a un kilowatt, l'incremento di cubatura arriva al 30%. In caso di adeguamento dell'intero edificio alla normativa antisismica, le percentuali di ampliamento possono arrivare al 35%.

In generale, l'incremento massimo è del 20%, per un massimo di 70 metri quadrati di superficie.

Lo stesso limite del 20% è previsto per gli edifici non residenziali, per un massimo di 200 metri quadri per ogni edificio. Nel caso di edifici con destinazione ad attività produttive e artigianali il limite è del 25%, per un massimo di 500 metri quadrati.

c) Cambi di destinazione d'uso

E' consentito il cambio di destinazione d'uso, con intervento di ristrutturazione, sostituzione, demolizione e ricostruzione, completamento, per gli edifici non residenziali che siano dismessi. E' consentito l'ampliamento del 30% rispetto alla superficie utile esistente. Con tali interventi sarà possibile trasformare la destinazione d'uso in residenziale, fino a un massimo di 15 mila metri quadrati. Una quota fra il 30 e il 35% (a seconda della superficie realizzata) dovrà essere destinata alla locazione a canone concordato (il cosiddetto housing sociale).

Sono previsti interventi anche nelle aree edificabili libere con destinazione non residenziale: potranno essere realizzate abitazioni, fino a una superficie massima di 10mila metri quadrati. Anche in questo caso il 30 per cento dovrà essere destinato all'housing sociale.

d) Demolizione e ricostruzione

Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici:
1) per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50% è previsto l'ampliamento fino al 35%;

2) per edifici a destinazione prevalentemente non residenziale, ampliamento fino al 35%, comunque non superiore a 350 metri quadrati, a condizione che nella ricostruzione si rispettino le destinazioni d'uso previste negli strumenti urbanistici;

3) per edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 metri quadri in condizioni di degrado, ampliamento fino al 60%, a condizione che venga mantenuto almeno il numero precedente di unità immobiliari in capo ai proprietari.

4) per gli edifici in zona agricola tale ampliamento non può superare il 20% della cubatura esistente.
e) Interventi di recupero

In deroga agli strumenti urbanistici sono consentiti interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori, pertinenziali (come ad esempio garage, locali di servizio) con tetti di volume differenti a seconda della destinazione d'uso degli edifici e della localizzazione degli stessi. Tali interventi sono cumulabili, a differenza degli altri, sono cumulabili con gli ampliamenti, nel caso in cui riguardino tipologie residenziali unifamiliari e plurifamiliari a schiera.

f) Programmi di riqualificazione urbana

Al fine di riqualificare porzioni di territorio caratterizzate da tessuti edilizi degradati, edifici isolati, ma anche territori di interesse naturalistico, ambientale e culturale, i Comuni adottano programmi integrati, che possono prevedere demolizioni e ricostruzioni con spostamento delle cubature in zone differenti. In questo caso è previsto un premio pari a un massimo del 75% in più delle volumetrie demolite.
g) Mutuo sociale e misure per l'edilizia residenziale pubblica

Il "mutuo sociale", è ideato per consentire l'acquisto di case, in particolare degli alloggi Ater o degli alloggi di edilizia sovvenzionata costruiti appositamente. Tali mutui copriranno l'intero prezzo dell'immobile, avranno un tasso dell'1%, rate non superiori al 20% del reddito familiare del beneficiario. Il pagamento sarà sospeso in caso di disoccupazione o altro impedimento al pagamento del beneficiario.

Sono, inoltre, previste una serie di misure per permettere la costruzione di nuove case popolari individuando aree senza costi aggiuntivi.

h) Altre misure

Nelle aree naturali protette è consentita la realizzazione di impianti e attrezzature sportive finalizzati alla valorizzazione del paesaggio.

Per una serie di strumenti urbanistici attuativi, inoltre, viene introdotta la possibilità di un'approvazione diretta da parte delle giunte comunali, qualora i consigli non li approvino entro 90 giorni.

Prevista, poi, una procedura abbreviata per la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia ancora pendenti.

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