lunedì 10 ottobre 2011

PONTINIA: PUBBLICATA LA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI; CONDANNA PER TOMBOLILLO, LA SUA GIUNTA E I DUE AMMINISTRATORI TRASCO DELL'ERA 1998/2003

Sul sito internet della Corte dei Conti, www.corteconti.it, all'interno della banca dati delle "sentenze" si può consultare liberamente la sentenza numero 402/2011 emessa dalla Corte dei Conti sezione I di appello.
La sentenza condanna il sindaco Tombolillo, l'assessore Farris, Pedretti, Sperlonga, Mantova, Bilotta, Francia e De Angelis, gli amministratori TRASCO Guidi e Gasperini al pagamento di euro 830.347,87 con le seguenti ripartizioni: il 50% del danno ai signori FARRIS Giovanni e TOMBOLILLO Eligio, Assessore e Sindaco del Comune, per un totale ciascuno di euro 207.587,00. Il 30% del danno agli organi societari GASPARINI Pompilio e GUIDI Paolo Amedeo, per un totale di euro 124.552,00 ciascuno. Il restante 20% diviso fra gli altri membri della giunta comunale (Antonio PEDRETTI, Patrizia SPERLONGA, Ernesto BILOTTA, Massimo Vincenzo MANTOVA, DE ANGELIS Luigino e FRANCIA Massimo) in parti uguali, per un totale ciascuno di euro 27.678,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Ecco un passo saliente delle motivazioni della condanna: "Come correttamente precisa il Requirente, il danno erariale per il quale si è agito è la risultante di una gestione dissennata della società la quale, in dispregio di ogni regola di sana amministrazione, ha assunto spese di personale incompatibili con le proprie evidenze economiche ed ha piegato la propria organizzazione al perseguimento di fini estranei allo scopo sociale.
L’analisi dei flussi finanziari è servita a dimostrare come le perdite di gestione si siano risolte in un danno per le casse comunali e come siano divenute pregiudizio per l’ente locale intervenuto a sostegno della società.
La vicenda ha visto infatti un Comune che pagava al proprio prestatore di servizi non soltanto il corrispettivo previsto nei contratti di appalto, ma forniva altresì allo stesso ulteriori provviste finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto, anticipazioni e accollo di mutui per l’acquisto dei beni strumentali alla prestazione dei servizi stessi.
In tal modo il disavanzo economico della società si è trasformato in pregiudizio finanziario per il Comune a seguito del trasferimento indebito di tali risorse aggiuntive.
Ed infatti la consulenza tecnica disposta dalla Procura e gli allegati di cui è corredata forniscono adeguati riscontri ai passaggi di risorse e confermano la loro illegittimità, dal momento che con i citati indebiti contributi si è sostanzialmente trasferito dalla società al comune medesimo il costo per l’acquisto degli automezzi con i quali sono stati resi i servizi di trasporto scolastico e di raccolta RSU.
Quanto avvenuto, oltre ad essere contrario alle regole della logica e del buon senso - trovando la propria motivazione solo nelle ragioni di carattere politico-occupazionale che sottostavano all’operazione e che richiedevano il finanziamento da parte del Comune di oneri economicamente insostenibili - si pone in contrasto con i principi comunitari in materia di aiuti di Stato che vietano, da parte degli Stati membri, ogni tipo di aiuto ai soggetti economici in grado di alterare la concorrenza"
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